ABOLIZIONE DELLA LEGGE N. 30 del 14 febbraio 2003 e del DECRETO LEGISLATIVO N. 276 del 10 settembre 2003, attuativo della legge N. 30, del 14 febbraio 2003 (legge Biagi). Essendo tale legge l'ulteriore aggravio alla gia' precaria legge 196 del 1997 (pacchetto Treu) che ha danneggiato irrimediabilmente il Lavoratore.
Le nuove entita' lavorative abbiano DIRITTO ALLA MATERNITA’
Le nuove entita' lavorative abbiano DIRITTO ALLE FERIE RETRIBUITE
Le nuove entita' lavorative abbiano DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Le nuove entita' lavorative abbiano DIRITTO AD UN REDDITO DI SOSTENTAMENTO NEL PERIODO DI TEMPORANEA DISOCCUPAZIONE
Le nuove entita' lavorative abbiano VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI CAPACI DI PRODURRE UN’ APPROPRIATA PENSIONE DI VECCHIAIA
Le nuove entita' lavorative abbiano TUTELE SINDACALI NAZIONALI E PARITARIE
E' una legge costituzionalmente illegittima. Che contravviene ai Principi fondamentali dalla Costituzione della Repubblica Italiana Art. 32, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40
Non offre la possibilita' di adempiere ai fabbisogni vitali ed essenziali. Per la mancanza del trattamento di fine rapporto, in caso di disoccupazione temporanea (come previsto da D.Lgs. 29 maggio 1982, n. 297)
Non vi e' nessuna indennita', congedo o permesso per l'assistenza ai figli portatori di Handicap (come previsto dall’Art. 33 legge n. 104 del 1992)
Non rispetta la tutela al sostegno della maternita' e della paternita' (come da D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
Non Tutela la Salute
Privilegia le imprese a danno dei lavoratori, che non possono essere tutelati da CCNL
Non da diritto alle ferie. Pur impegnando il lavoratore; ininterrottamente, un anno intero
Nessuna indennita' di disoccupazione
Impedisce di ricevere una pensione dignitosa. Il prelievo contributivo attuale e' pari a circa la meta' di quello dei lavoratori dipendenti, con una conseguente erosione della futura pensione calcolata interamente col sistema contributivo e stimata di gran lunga inferiore alla pensione sociale del periodo in corso
Si oppone al lavoro stabile
Conduce alla disistima ed al senso di nullita' della propria persona
Fa decadere il principio di flessibilita'. Quando la collaborazione a progetto e/o occasionale si rinnova/proroga oltre i 24 mesi, con lo stesso incarico, nella stessa modalita', nello stesso ambiente di lavoro
Fa decadere il principio di autonomia. Nel momento in cui si lavora in una precisa e delineata fascia oraria ed alla subordinazione del datore di lavoro
Non offre possibilita' di formazione ed aggiornamento
Non offre tutele sindacali nazionali e paritarie. Nessun congedo sindacale, né possibilita' di voto, attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze sindacali, né diritto allo sciopero e neppure ad istituire assemblee sindacali
Nessuna contrattazione collettiva. Al momento attuale non esiste, la prassi da parte delle OO.SS. di includere i lavoratori parasubordinati nella contrattazione collettiva
Nessuna possibilita' per una ricostruzione di carriera e valutazione. Attualmente non e' garantito il conteggio di periodi di lavoro svolti come collaboratore a progetto ai fini della ricostruzione di carriera, né il loro riconoscimento come servizio, sia nel settore pubblico che in quello privato. Inoltre non e' garantita la valutazione dei periodi nei concorsi per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione